Fatturazione elettronica: le sanzioni previste in caso di inadempienza | AlphaTeam
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Fatturazione elettronica: le sanzioni previste in caso di inadempienza | AlphaTeam
Fatturazione elettronica: quali sanzioni si rischiano se non si adempie agli obblighi?

Il Decreto Legislativo 127/2015 sulla “Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici”, come già noto, ha reso obbligatoria la fatturazione elettronica a partire da gennaio 2019. Nessuno ne è esonerato.

Tale obbligo vincola tutte le organizzazioni ed i soggetti interessati ad utilizzare la fatturazione elettronica, sia lato attivo sia lato passivo, il mancato adempimento comporta notevoli sanzioni. In merito a ciò, si fa riferimento a quanto stabilito dalla legge stessa all’Art. 1, comma 6 che cita quanto segue:

“Ai contribuenti che esercitano l’opzione di cui al comma 3 si applica, in caso di omissione della predetta trasmissione ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, la sanzione di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.”.

Dlgs 471/97 art.11 comma 1 1. Sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni le seguenti violazioni:
a) omissione di ogni comunicazione richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell’esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri;
b) mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o a terzi nell’esercizio dei poteri di cui alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere;
c) inottemperanza all’invito a comparire e a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici o dalla Guardia di finanza nell’esercizio dei poteri loro conferiti.

Quando incorrono e quali sono queste sanzioni?

A) Mancato rispetto delle modalità di emissione delle fatture elettroniche.
Tutti i contribuenti che non assolvano all’obbligo di emettere fatture nel formato XML previsto dalla normativa attraverso il Sistema di Interscambio, commettono una violazione circa la documentazione delle operazioni rilevanti Iva. Specifichiamo infatti che la normativa prevede che una fattura che non viene emessa in formato XML conforme e non viene fatta transitare all’interno del SdI viene considerata come non emessa. In questo caso l’emittente sarà soggetto all’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 6 del D.Lgs n. 471/1997 il quale prevede un pagamento variabile dal 90% (min.) fino al 180% (max.) dell’imposta relativa all’imponibile non documentato o registrato in modo adeguato.

B) Qualora cessionari e committenti, che portano in detrazione l’Iva addebitata dai loro fornitori, utilizzino fatture in formato non elettronico.
I cessionari e i committenti per poter detrarre l’Iva addebitata dai fornitori senza avere ricevuto da questi ultimi una fattura elettronica, avranno l’obbligo di adempiere agli obblighi previsti mediante il Sistema di Interscambio stabiliti dall’articolo 6, comma 8 del D.Lgs. n. 471/1997, così da regolarizzare fatturazione altrimenti da considerarsi irregolare. In caso contrario è prevista una sanzione amministrativa pari al 100% dell’imposta, con un minimo di euro 250.

C) Se, in caso di operazioni transfrontaliere, la documentazione mensile richiesta venga trasmessa in maniera inadeguata o omessa.
Infatti, in caso di omissione della trasmissione, o di invio non corretto dei dati (incompleti o inesatti), verrà applicata la nuova sanzione dettata dall’articolo 11, comma 2-quater, del D. Lgs. n° 471/1997, la quale prevede una sanzione amministrativa pari a 2 euro per fattura (entro un massimo di 1.000 euro per trimestre) in caso di omessa o errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere.
È prevista l’attenuante di tolleranza per cui se la trasmissione viene effettuata nei quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se entro tale data avviene la trasmissione corretta dei dati, la sanzione è ridotta alla metà, entro il limite di 500 euro.

I rischi in caso di inadempienza rispetto all’obbligo di fatturazione elettronica risultano dunque abbastanza ingenti, soprattutto nell’ottica di una piccola o media impresa, o di un semplice lavoratore a partita IVA. Dunque, è vero che la circolare dell’Agenzia delle Entrate 13/2018 ha tranquillizzato i destinatari della nuova normativa parlando di tolleranza ed elasticità, per esempio per quanto riguarda i ritardi di emissione, ma è bene considerare le conseguenze che potrebbero colpire gli inadempienti.

Alpha Team è preparata in materia, il nostro team di esperti ha studiato e approfondito la nuova normativa e pone il suo supporto a disposizione dei nostri clienti, guidandoli nelle singole fasi del processo di E-Fatturazione, e garantendo loro di non incorrere nelle sanzioni sopracitate.

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