Fatturazione elettronica: le novità del dl 119/2018
Entrata in vigore confermata per il primo gennaio, ma ci sono nuove disposizioni circa le sanzioni
Il 23 ottobre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge 119/2018 sulle “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”, conosciuto come Decreto Fiscale. Tale decreto arriva come chiarimento alle varie tematiche legate alle innovazioni apportate dalla Legge di Bilancio per il 2018, quali la pace fiscale e la fatturazione elettronica.
Questa seconda questione viene affrontata nel 2° Capo del testo del decreto titolato “Disposizioni in materia di semplificazione fiscale e di innovazione del processo tributario”; precisamente all’articolo 10, che sancisce le “Disposizioni di semplificazione per l’avvio della fatturazione elettronica”, che cita quanto segue:
“ 1. All’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti: a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998,n. 100;
b) si applicano con riduzione dell’80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.».”
Cosa vuol dire questo? Di base resta invariata l’entrata in vigore, che rimane fissata al 1° gennaio 2019, rigettando le richieste di ulteriore proroga. In rimedio, però, viene riconosciuto un periodo di 6 mesi di tolleranza circa l’effettiva attuazione di quanto sancito dagli obblighi legati alla Fatturazione Elettronica.
Fino al 30 giugno, infatti, gli operatori che al 1.1.2019 non saranno ancora in grado di emettere le fatture elettroniche, avranno la possibilità di emetterle in ritardo evitando sanzioni. I casi di inadempienza verranno infatti tollerati in misura tale che il contribuente potrà emettere tardivamente il documento senza incorrere in sanzioni, ma solo se l’emissione avviene entro il termine di presentazione della liquidazione periodica IVA (mensile o trimestrale). Se invece il ritardo supera il termine della liquidazione IVA del periodo successivo, è prevista l’applicazione di una sanzione al 20%.
Il Decreto Fiscale, inoltre, contiene altre misure di semplificazione sulla fattura elettronica:
Art. 11 che prevede che «La fattura è emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6.».
Art. 12 – “Disposizioni di semplificazione in tema di annotazione delle fatture emesse”
Art. 13 – “Disposizioni di semplificazione in tema di registrazione degli acquisti”
Art. 14 – “Semplificazioni in tema di detrazione dell’IVA”
Art. 15 – “Disposizione di coordinamento in tema di fatturazione elettronica”