I Soggetti Fortettari sono esonerati dalla Fatturazione Elettronica.
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I Soggetti Fortettari sono esonerati dalla Fatturazione Elettronica.

Come già trattato nei precedenti articoli, dal primo gennaio 2019 entrerà in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica, a cui saranno vincolati tutti i titolari di partita IVA, “residenti o stabiliti nel territorio dello Stato”, che effettuano operazioni commerciali relative allo scambio di beni e servizi.

Tra i pochi soggetti giuridici esclusi da questa novità merita un approfondimento la questione relativa ai forfettari e a tutti i soggetti che effettuano operazioni con soggetti residenti all’estero.

I soggetti aderenti al regime forfettario o minimo, infatti, sono esonerati dall’emissione della fatturazione elettronica, e lo rimarranno anche durante tutto il 2019, continuando a poter emettere le fatture in formato cartaceo.
Analizziamo ora i singoli casi relativi a tali soggetti.

Le fatture elettroniche emesse volontariamente da un soggetto forfettario.

Il fatto che questi soggetti siano esonerati, però, non impedisce loro di emettere a loro discrezione le fatture anche in formato elettronico. Le fatture emesse dai forfettari non sono soggette ad IVA ma sono soggette ad imposta di bollo. Questo è l’accorgimento di cui va tenuto conto nel caso di fattura elettronica: l’assolvimento di tale imposta, infatti, deve essere effettuato digitalmente. Come? Versando la somma mediante F24.

L’emissione di una fattura elettronica nei confronti di un soggetto forfettario.

Può capitare che, un titolare di partita IVA, soggetto all’obbligo di fatturazione elettronica, debba emettere una fattura nei confronti di un soggetto forfettario. In tal caso l’emissione elettronica richiederà un iter particolare.

All’interno di una fattura, cartacea o elettronica che sia, sappiamo che devono essere indicati i seguenti elementi obbligatori:

ragione sociale, partita IVA e codice fiscale (ossia i tutti i dati fiscali del cliente);
dati significativi per la fattura, ovvero il numero, la data di emissione, l’importo per ogni beni o servizi oggetto del pagamento;
eventuali esenzioni.
Le E-fatture, in particolare, sono stilate in un formato elettronico prestabilito, richiedono l’apposizione della firma digitale, ed infine devono riportare il codice identificativo del destinatario, di fondamentale importanza per l’invio della fattura elettronica attraverso lo SdI.

L’iter da seguire per la predisposizione della fattura elettronica nei confronti di un soggetto forfettario prevede che, una volta compilata la fattura con i dati fiscali del cliente e quelli significativi della fattura, è dovere di chi emette la fattura di indicare “Fatture e Corrispettivi” di invio, ossia il mezzo mediante il quale deve essere inviata la fattura e il codice destinatario.

Come detto però il codice destinatario è una prerogativa delle Fatture Elettroniche. Come fare a compilare il campo “Codice destinatario”? La procedura in questo caso prevede che il soggetto che dispone la fattura debba valorizzare il campo con il codice di 7 cifre “0000000”, mentre dovrà lasciare in bianco il campo “Pec destinatario”.

A questo punto la fattura potrà essere trasmessa dal soggetto fornitore al Sistema di Interscambio. A quel punto però diventa compito del soggetto fornitore, dopo aver verificato il corretto esito dell’iter di fatturazione, provvedere a comunicare al destinatario forfettario dell’avvenuta emissione.

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