L’era dello scontrino cartaceo e della vecchia ricevuta fiscale sta giungendo al suo epilogo.
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L’era dello scontrino cartaceo e della vecchia ricevuta fiscale sta giungendo al suo epilogo.

La trasmissione telematica dei corrispettivi di vendita andrà a rimpiazzare i vecchi metodi di ricevuta e sarà presto l’unica pratica legalmente riconosciuta.

L’obiettivo è quello di portare a termine il processo di digitalizzazione dei documenti fiscali, già avviato con l’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria, e , a questo proposito, l’art. 2, co. 1 del D.Lgs 127/2015 ha introdotto l’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi per la generalità dei soggetti passivi IVA che effettuano operazioni nell’ambito del commercio al dettaglio o di attività assimilate ai sensi dell’art. 22 del D.p.r. 633/1972.

Grazie a queste iniziative, l’Agenzia delle Entrate sarà in grado di acquisire telematicamente i dati dei corrispettivi, rendendo obsoleta l’emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale e l’annotazione dei corrispettivi sul registro previsto dalla normativa Iva (art. 24 del D.p.r. 633/1972).

 

Chi sono i soggetti obbligati?

L’art. 2, co. 1 del DLgs.n. 127/2015 ha stabilito che i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’art. 22 del D.p.r. n.633/72 (qui sotto esposte nel dettaglio), ovvero i soggetti passivi Iva che esercitano attività di commercio al dettaglio e ad essi assimilati, i quali sono esonerati dall’obbligo di emissione della fattura (a meno che non sia richiesta dal cliente) devono adempiere al nuovo obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi.

Tutto questo riguarda transazioni relative:

alle cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante l’uso di apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
alle prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;
alle prestazioni di trasporto di persone e di veicoli e bagagli al seguito;
alle prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti;
alle prestazioni di custodia e amministrazione titoli e altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie;
alle operazioni esenti di cui all’art. 10 co. 1 n. 1 – 5 e n. 7, 8, 9, 16 e 22 del D.p.r. 633/72 (operazioni di credito, assicurative, su valute estere, relative ad azioni, obbligazioni e altri titoli; relative all’esercizio di scommesse, prestazioni di mandato o mediazione relativamente alle operazioni che precedono; locazioni di immobili, servizi postali, delle biblioteche, discoteche e simili, musei, gallerie, pinacoteche, monumenti e simili);
alle attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, svolte dalle agenzie di viaggio e turismo;
alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione.
Quando entrano in vigore le nuove norme?

Il nuovo regime di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi è entrato (o entrerà) in vigore Il 1.7.2019 solo per i soggetti che hanno realizzato, nel periodo d’imposta 2018, un volume d’affari superiore a 400.000,00 euro e il 1.1.2020 per tutti gli altri soggetti obbligati

 

Soggetti esonerati e casi di esonero

Il D.M. 10.05.2019 ha previsto,specifici esoneri dai nuovi adempimenti.

In base a quanto previsto dall’art. 1 del decreto, sono esonerate:

le operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi (ad esempio, cessioni di tabacchi; cessioni di prodotti agricoli effettuate dagli agricoltori che applicano il regime speciale; cessioni di giornali quotidiani, periodici, supporti integrativi, libri; servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente e di gestione e rendicontazione del relativo pagamento; servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione);
le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale;
le operazioni collegate e connesse, nonché le operazioni marginali, effettuate in relazione a quelle indicate nei due punti precedenti o rispetto a quelle per le quali è obbligatoria l’emissione della fattura (sono considerate marginali le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all’1% del volume di affari del 2018); questa ipotesi di esonero si applica fino al 31 dicembre 2019;
le operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale (ad esempio, le cessioni a bordo delle navi da crociera).
Per tali operazioni rimane comunque obbligatoria l’annotazione nel registro dei corrispettivi di cui all’art. 24, co. 1 del D.p.r. 633/1972; inoltre per le operazioni di cui alle lettere c) e d) resta fermo  l’obbligo di documentazione mediante il rilascio della ricevuta fiscale .

 

Le sanzioni previste dalla moratoria

Il “Decreto Crescita”, D.L. n. 34/2019, ha introdotto ulteriori elementi di novità alla normativa in esame. In particolare:

 

ha fissato in 12 giorni il termine di trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia tramite i registratori telematici;
ha previsto per il primo semestre di vigenza dell’obbligo di memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi la non applicazione delle sanzioni in caso di trasmissione dei corrispettivi all’Agenzia entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’Iva.
In conseguenza di tale moratoria i soggetti obbligati, ove non si siano ancora dotati dei registratori telematici alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, possono:
continuare ad assolvere gli obblighi di certificazione e registrazione dei corrispettivi nei modi tradizionali, mediante o l’emissione dello scontrino utilizzando il registratore di cassa già in uso o mediante la ricevuta fiscale;
trasmettere i dati dei corrispettivi entro il mese successivo all’effettuazione dell’operazione, mediante le modalità telematiche individuate con il Provvedimento dell’ Agenzia delle Entrate del 4.7.2019 n. 236086.
La moratoria delle sanzioni è quindi applicabile fino al 31.12.2019 per i soggetti con volume d’affari superiore ad euro 400.000 (il cui obbligo è scattato dall’1.7.2019) e fino al 30.6.2020 per gli altri soggetti (il cui obbligo decorre dall’1.1.2020).

zaki
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