Sanzioni scontrino elettronico: non sono previste per i primi sei mesi.
Lo scontrino elettronico si avvicina al debutto: dal 1° luglio 2019 entrerà in vigore l’obbligo di emissione digitale dei corrispettivi, con alcune modifiche di rilievo apportate dalla legge di conversione del Decreto Crescita.
Questa legge, già approvata dalla Camera e in attesa dell’ok del Senato, che si pronuncerà entro il 29 giugno 2019, introduce due novità importanti in materia di sanzioni e termine d’invio dei corrispettivi telematici.
SANZIONI: NON SARANNO PREVISTE SANZIONI PER I PRIMI SEI MESI
Le sanzioni previste in caso di ritardo nella trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi telematici, non verranno applicate nei primi sei mesi di avvio dell’obbligo dello scontrino elettronico.
La moratoria sulle sanzioni vige in due tranche diverse:
- dal 1° luglio al 31 dicembre 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro;
- dal 1° gennaio al 30 giugno 2020 per gli altri soggetti
Inoltre non si applicheranno sanzioni nel caso in cui la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri venga effettuata entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’IVA.
Quali sono le sanzioni legate all’inadempienza degli obblighi dello scontrino elettronico?
Le previsioni delle sanzioni sono contenute nel documento “Dossier relativo alle misure contenute nel DL Crescita” pubblicato da Camera e Senato.
Il comma 6 dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 127 del 2015 prevede una sanzione pari al cento per cento dell’imposta corrispondente all’importo non documentato qualora vi sia la mancata memorizzazione o l’omissione della trasmissione dei corrispettivi. In pratica qualora venisse a mancare la memorizzazione di questi o si dovessero riscontrare trasmissioni di dati incompleti o non veritieri, si applicherebbe una sanzione pari al totale omesso.
La stessa sanzione si applica in caso di “omesse annotazioni su apposito registro in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali”. Il malfunzionamento dei registratori, infatti, non è una giustificazione ammissibile per l’inadempimento degli obblighi. Inoltre la mancanza di una tempestiva richiesta di intervento di manutenzione è punita con sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
L’articolo 12, comma 2, riguardante le contestazioni prevede che, in un arco di tempo quinquiennale, qualora venissero raggiunte quattro distinte violazioni dell’obbligo di emissione verrebbe disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per un periodo che varia da tre giorni ad un mese intero.
Inoltre in caso l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione ecceda la somma di euro 50.000, la sospensione è disposta per un periodo da uno fino a sei mesi.
Scontrino elettronico, termine invio corrispettivi telematici entro 12 giorni
Tra le novità introdotte dalla legge di conversione è previsto anche che le imprese avranno a disposizione 12 giorni di tempo per effettuare la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. I tempi risultano così allineati a quelli previsti per le fatture elettroniche.
Notare bene: questi 12 giorni, da calcolare a partire dalla data di effettuazione delle operazioni, non modificano invece l’obbligo di memorizzazione giornaliera, che va obbligatoriamente condotta quotidianamente, dei dati relativi ai corrispettivi, così come resta invariato il termine per le liquidazioni IVA periodiche.
Questa novità che concede più tempo per la trasmissione dello scontrino elettronico scaturisce in considerazione della problematica sollevata per gli esercenti che operano in zone con scarsa copertura internet. Inizialmente proprio in virtù di questa considerazione era stato ipotizzato un esonero agli appartenenti a questa categoria
Secondo i rilievi effettuati dall’AGCOM, però è emerso che il numero di popolazione senza connettività internet adeguata all’avvio dello scontrino elettronico è oggettivamente esigua, e che inoltre le aree sprovviste di copertura non sono delimitabili, né in termini di circoscrizioni amministrative né in termini geografici, il che renderebbe troppo complessa la gestione burocratica di una tale pratica.
Per questa la motivazione l’esonero previsto per queste specifiche zone è stato sostituito con l’introduzione di questo nuovo “permesso” temporale. I 12 giorni dovrebbero appunto ottemperare all’eventuale carenza di connettività alle reti.
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